top of page
Cerca
Immagine del redattoreStudio tecnico Metelli

Superbonus 110%: in Gazzetta il decreto requisiti ecobonus

Come ormai noto, il decreto Rilancio ha introdotto il Superbonus, un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di efficienza energetica, antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Per dare piena attuazione al Superbonus, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale (n. 246 del 5 ottobre 2020) due decreti attuativi del MISE: il decreto requisiti ecobonus e il decreto asseverazioni.

Il primo è relativo alla definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento; il secondo (decreto asseverazioni) si occupa, invece, di definire le modalità di trasmissione del modulo di asseverazione da trasmettere all’ENEA.

I decreti sono in vigore dal 6 ottobre, il giorno dopo della pubblicazione in Gazzetta.

Decreto requisiti ecobonus

Il decreto, dal titolo “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. ecobonus”, attua quanto previsto dall’art. 14, comma 3-ter, del dl n. 63/2013, e fornisce gli strumenti utili per il corretto accesso agli incentivi previsti.

Il provvedimento definisce in particolare:

  • i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’ecobonus (detrazioni dal 50% al 65%), del bonus facciate (detrazione del 90%) e del Superbonus (detrazione al 110%);

  • i massimali di costo specifici per ciascuna tipologia di intervento;

  • le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.

Interventi agevolabili

Gli interventi che beneficiano delle agevolazioni sono i seguenti:

  • interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 14, comma 3-ter, del dl n. 63/2013: ecobonus (detrazioni dal 50 % al 65%);

  • interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti: bonus facciate (detrazione del 90%);

  • interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del dl n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento: Superbonus (detrazione al 110%).

Tipologia e caratteristiche degli interventi

Il decreto requisiti del MISE indica le tipologie di interventi ammessi:

  • interventi di riqualificazione energetica globale di cui al comma 344 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;

  • interventi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti, di cui al comma 345 dell’art. 1, della legge finanziaria 2007, di cui ai commi 2, lettere a) e b), 2-quater e 2-quater.1 dell’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, di cui al comma 220 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e di cui all’art. 119 comma 1, lettera a) del decreto Rilancio (nel dettaglio vengono indicati cosa riguardano tali interventi);

  • interventi di installazione di collettori solari:

    • di cui all’art. 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;

    • di cui alle lettere b) e c) dell’art. 119 del decreto Rilancio in sostituzione, anche parziale, delle funzioni di riscaldamento ambiente e produzione di acqua calda sanitaria assolte prima dell’intervento dall’impianto di climatizzazione invernale esistente;


  • interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria di cui all’art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui alle lettere b) e c) dell’art. 119 del decreto Rilancio (nel dettaglio vengono indicati cosa riguardano tali interventi);

  • installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation.

La parte sicuramente più interessante del decreto è contenuta nell’Allegato B e si tratta della tabella di sintesi degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali, con i  riferimento legislativi, la detrazione massima o l’importo massimo ammissibile per ciascuna spesa, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.

Al riguardo ricordiamo che la redazione di di BibLus ha rielaborato la tabella del MISE (contenuta nell’allegato B): clicca qui per scaricarla.

Limiti delle agevolazioni

Le detrazioni concesse per gli interventi ammessi si applicano con le percentuali di detrazione riportati nell’allegato B (per ogni intervento è data la detrazione massima o l’importo massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione).

Fermi restando i limiti di cui all’allegato B, l’ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, secondo quanto riportato all’allegato A.

Fanno eccezione le spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico, per i quali non sono definiti massimali di costo specifici.

Nel caso in cui uno degli interventi consista nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo di spesa o di detrazione, si tiene conto anche delle spese o delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

Spese per le quali spetta la detrazione

La detrazione spetta per le spese relative a:

  • interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio;

  • interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi;

  • interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili;

  • interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l’installazione di sistemi di building automation;

  • interventi di riduzione del rischio sismico;

  • prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica, ove richiesto.

Adempimenti

Gli adempimenti in capo ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni sono i seguenti:

  • depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente. La suddetta relazione tecnica è obbligatoria per gli interventi che beneficiano del Superbonus;

  • acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti;

  • acquisire l’attestato di prestazione energetica, APE, nei casi previsti;

  • acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;

  • effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;

  • conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento;

  • trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva, ottenendo ricevuta informatica, esclusivamente attraverso il sito internet reso annualmente disponibile;

  • trasmettere all’ENEA, per il Superbonus, l’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con i modi e nei tempi previsti dal decreto;

  • conservare ed esibire, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o di ENEA, la documentazione descritta.

Attestato Prestazione Energetica

E’ obbligatoria la produzione dell’Attestato di Prestazione Energetica delle unità immobili interessate da taluni interventi, da prodursi nella situazione successiva all’esecuzione degli interventi.

Trasferimento delle quote e cessione del credito

In caso di trasferimento tra vivi, tramite atto, dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, invece, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, all’erede del bene.

Inoltre, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ecobonus, nonché per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione Superbonus 110%.

Entrata in vigore

Le disposizioni ed i requisiti tecnici indicati nel decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del presente decreto, ossia il 6 ottobre 2020.

Per gli interventi la cui data di inizio lavori sia antecedente a suddetta data, si fa riferimento alle disposizioni di cui al dm 19 febbraio 2007.

3 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page