Con la risposta n. 706/2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce il suo parere in merito all’asseverazione per interventi agevolabili con il sismabonus al 110%.
In particolare l’Agenzia ha specificato che la ricostruzione di un muro di contenimento con criteri antisismici, che circonda l’unità residenziale su cui si svolgono interventi antisismici e di riqualificazione energetica, rientra tra gli interventi ammessi al Superbonus se c’è la valutazione del professionista incaricato di asseverare l’efficacia dell’intervento al fine della riduzione del rischio sismico.
Il caso
L’istante dichiara di essere proprietario di una casa indipendente e di aver intenzione di avviare degli interventi di riqualificazione energetica e risanamento sismico, ammessi al Superbonus 110% (di cui all’articolo 119 del dl n. 34/2020, decreto Rilancio).
Il contribuente precisa, inoltre, che il terreno costituente il basamento dell’immobile è contenuto a valle da un muro che ha duplice funzione: sia di contenimento che di sostegno del terreno.
Detto muro, tuttavia, ha evidenti segni di cedimento, comportando il conseguente abbassamento della quota del terreno in sua prossimità.
A seguito delle indagini geologiche effettuate, ritiene che il cedimento del muro possa altresì causare il cedimento del terreno di fondazione dell’immobile di proprietà ed aggravio del suo “quadro fessurativo”.
Pertanto, al fine di evitare cedimenti del terreno, l’istante rappresenta di voler ricostruire con criteri antisismici il muro di contenimento dell’immobile e chiede se l’intervento può rientrare tra quelli ammessi alla detrazione fiscale.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove detrazioni per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 in caso di specifici interventi finalizzati a:
efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici);
consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici effettuati su unità immobiliari residenziali.
In merito alla possibilità di fruire della detrazione per la ricostruzione con criteri antisismici del muro di contenimento, le Entrate fanno presente che la circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che l’intervento di riduzione del rischio sismico:
deve riguardare edifici o unità immobiliari “esistenti”, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione;
non necessita di una verifica preliminare per valutare se gli immobili oggetto di intervento sono funzionalmente indipendenti e dotati di accesso autonomo.
Infine, ricorda il Fisco, ai sensi del comma 4 dell’articolo 119, tra gli interventi ammessi al Superbonus ci sono quelli indicati nell‘articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013; si tratta degli interventi per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente.
Tali interventi sono ammessi alle agevolazioni fiscali a condizione che:
le relative procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017, ovvero, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, che i titoli abilitativi siano stati rilasciati dopo il 1° gennaio 2017;
riguardino edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
l’efficacia dei suddetti interventi antisismici sia asseverata da tecnici professionisti.
Conclusioni
Alla luce di quanto espresso, l’Agenzia delle Entrate rileva l’importanza dell’asseverazione per valutare l’accesso degli interventi sismici al Superbonus.
Pertanto, per stabilire se l’intervento di consolidamento del muro di contenimento dell’immobile e ricostruzione dello stesso con criteri antisismici rientra tra quelli ammessi al Superbonus, sono necessari accertamenti di tipo tecnico. La riconducibilità dell’intervento in esame a quelli ammessi al Superbonus potrà essere valutata dal professionista incaricato di asseverare (ai sensi del decreto n. 58/2017) l’efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico, come previsto dall’articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto Rilancio.
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