Le modifiche al Superbonus della legge semplificazioni 2021
Nel corposo testo della nuova legge semplificazioni gli articoli dedicati al Superbonus sono l’art. 33 e l’art. 33-bis, di seguito ne analizzeremo i contenuti.
Interventi abbattimento barriere architettoniche
Una prima modifica, contenuta sin dall’inizio nel testo originario del decreto e confermata durante l’iter di conversione in legge, riguarda la detraibilità con l’aliquota al 110% delle spese relative all’abbattimento delle barriere architettoniche, compresa l’istallazione di nuovi ascensori e montacarichi.
Il comma 1, lettera a) dell’art.33 della legge 103/2021 infatti recita:
Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.
In pratica viene stabilito che ai fini della detrazione al 110% gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche devono essere considerati interventi trainati e quindi devono essere eseguiti congiuntamente con almeno un intervento trainante (cappotto, interventi di miglioramento sismico, ecc.).
La detrazione spetta a prescindere dalla presenza o meno, nell’edificio oggetto di riqualificazione, di persone di età superiore ai 65 anni.
Accesso al Superbonus per le attività socio-sanitarie e assistenziali
Una novità rilevante, introdotta durante l’iter di conversione parlamentare del decreto legge, è costituita dal comma 10-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio che stabilisce l’accesso alla detrazione al 110 per le attività effettuate da Onlus (comma 9 d-bis art. 119) che forniscono servizi socio-sanitari e assistenziali:
Le suddette attività devono essere in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali:
B/1: collegi, orfanotrofi, conventi, seminari, ricoveri, ospizi, caserme;
B/2: ospedali e case di cura senza fine di lucro;
D/4: ospedali e case di cura con fine di lucro;
a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della legge (30 luglio 2021).
Per accedere alla detrazione, è inoltre indispensabile che i membri del Consiglio di Amministrazione di tali attività non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.
In tali casi il limite di spesa ammesso alla detrazione, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di (incremento dell’efficienza energetica), di miglioramento o di adeguamento antisismico, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
CILA per interventi strutturali e modifiche ai prospetti
La legge semplificazioni 2021 sostituisce integralmente il testo originario del comma 13-ter dell’art. 119 prevedendo che:
Gli interventi di cui al presente articolo (anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti) con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Ricordiamo che la Conferenza Stato Regioni, in seguito all’entrata in vigore della legge semplificazioni, ha approvato il modello unificato CILAS (CILA Superbonus).
Per gli interventi di cui al nuovo comma 13-ter, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del DPR n. 380/2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
mancata presentazione della CILA;
interventi realizzati in difformità dalla CILA;
assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo del comma 13-ter (titolo abilitativo);
non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
Con il dl 77/2021 viene introdotto inoltre il comma 13-quater il quale sottolinea che “fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.
Distanze tra fabbricati, cappotto termico e cordolo sismico
L’art. 33-bis del dl 77/2021 aggiunge, alla fine del comma 3 dell’art. 119 del dl 34/2020, il seguente periodo:
Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.
Edilizia libera
Con il nuovo comma 13-quinquies si prevede in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del DPR 380/2001, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento.
In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.
Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Non decadenza della detrazione nel caso di violazioni formali
Viene introdotto, con la legge semplificazioni 2021, il comma 5-bis all’art. 119 del del Rilancio con cui si stabilisce che le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.
Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
Termini per il cambio residenza per agevolazione prima casa
La legge semplificazioni 2021 prevede un prolungamento dei termini per cambiare la residenza ai fini dell’accesso alle agevolazioni prima casa nel caso si effettuino interventi detraibili con il Superbonus.
Il nuovo comma 10-ter dell’art. 119 prevede infatti che nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi trainanti, il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131), è di 30 mesi dalla data di stipulazione dell’atto di compravendita.
Pertanto al primo periodo del comma 1-septies dell’articolo 16 del DL n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013, le parole: “entro diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro trenta mesi”.
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