Decreto Aiuti e nuova definizione di ristrutturazione edilizia: più spazio ai bonus edilizi per interventi di demolizione e ricostruzione in aree tutelate
In vigore dal 16 luglio le modifiche apportate dalla legge n. 91/2022 di conversione del decreto Aiuti (dl n. 50/2022) contenente misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina pubblicato.
Tra le modifiche di rilievo proposte dalle Commissioni parlamentari al testo in corso di conversione in legge, quelle riguardanti la cessione del credito e la nuova definizione di ristrutturazione edilizia. (In merito leggi anche questo articolo: “In Gazzetta il decreto Aiuti, ecco le novità in edilizia“).
Le modifiche al Testo unico edilizia
In base a quanto disposto dalla legge Aiuti il Testo unico edilizia viene così modificato.
Il comma 1-ter, all’art. 14 del decreto Aiuti, modifica nuovamente la definizione di ristrutturazione edilizia contenuta all’art. 3, comma 1, lettera d) del dpr n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
In particolare, il nuovo comma interviene sulle seguenti parti del dpr n. 380/2001:
all’articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, le parole: “dell’articolo 142” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142“;
all’articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: “dell’articolo 142” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142“».
Con la prima modifica, l’ultimo periodo della lettera d), comma 1, art. 3 del TUE diventa il seguente:
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ad eccezione degli edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo […]
Con la seconda modifica, la lettera c), comma 1, art. 10 del TUE diventa la seguente:
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: […] c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.
Ampliata la platea degli interventi di ristrutturazione edilizia
Gli interventi che hanno ad oggetto le “bellezze d’insieme” (beni immobili tutelati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c e d del dlgs. 42/2004), qualora comportino demolizione e ricostruzione con modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure incrementi di volumetria, rientrano quindi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia.
In particolare, per “bellezze d’insieme” si fa riferimento a:
complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
bellezze panoramiche e dai punti di vista o belvedere, accessibili al pubblico, dai quali è possibile godere lo spettacolo di quelle bellezze.
Ricapitolando, tra gli interventi sottoposti al permesso di costruire rientreranno anche gli interventi di:
ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica come bellezze d’insieme; ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree;
anche qualora (in entrambi i casi) siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.
Interventi soggetti al permesso di costruire
Detti interventi di ristrutturazione edilizia, non rientrando più tra quelli di nuova costruzione, possono essere autorizzati tramite permesso di costruire e potranno così accedere ai vari bonus edilizi.
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