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Immagine del redattoreStudio tecnico Metelli

Tettoie: è l’uso stabile nel tempo a farne nuove costruzioni

Per il Tar Lazio una tettoia è ritenuta nuova costruzione a causa del suo uso permanente nel tempo: è irrilevante che non sia stabilmente infissa al suolo


Con la sentenza n. 11379/2020 il Tar Lazio aggiunge nuovi chiarimenti sul titolo edilizio necessario per l’installazione di una tettoia.

Il chiarimento sulla necessità di presentare un permesso di costruire è incentrato ancora una volta sulla relazione che intercorre tra una struttura più o meno stabilmente infissa a terra e l’uso temporaneo o permanente che se ne può fare nel tempo.

Il caso

Un privato realizzava tre tettoie (rispettivamente di 142,20 m², 223,50 m² e 190,50 m²), su un’area di sua proprietà adibita ad attività di officina e demolizione auto.

Una delle tettoie, infatti, proteggeva un sottostante manufatto ad uso ufficio.

Le opere erano state edificate senza alcun titolo edilizio, per cui il Comune ne ordinava la demolizione.

Il privato si opponeva giustificandosi principalmente con le seguenti motivazioni:

  • i manufatti in questione, di dimensioni medie, aperti sui lati e quindi non costituenti volumi, avrebbero avuto natura pertinenziale, accessori all’attività di autofficina;

  • le opere realizzate sarebbero state costituite da una struttura leggera, priva di elementi di fissità (in plastica e lamiera, a copertura/protezione delle parti di ricambio delle auto provenienti dalla demolizione).

La sentenza del Tar Lazio

I giudici premettono che, per consolidata giurisprudenza, per nuova costruzione s’intende:

la realizzazione di un manufatto che, anche se non stabilmente fissato al suolo, è destinato ad una utilizzazione perdurante nel tempo, senza che rilievi la sua eventuale precarietà strutturale, a meno che non sia rivolto ad uso assolutamente temporaneo e per fini contingenti o specifici

Ne consegue che per i giudici del Tar non rilevano i materiali utilizzati, ma l’uso prolungato nel tempo.

Infatti secondo quanto espresso nell’art. 6, comma 1, e-bis) del dpr 380/2001, in attività di edilizia libera rientrano quelle opere che soddisfano esigenze temporanee, da rimuoversi comunque entro 90 giorni.

Tali termini sono stati prolungati, e portati a 180 giorni, dopo le modifiche apportate dalla legge Semplificazioni al Testo unico dell’edilizia.

Per il Tar i manufatti in esame sono da considerarsi nuove costruzioni, essendo rivolti a soddisfare esigenze permanenti dell’attività di autofficina condotta sull’area dal ricorrente.

I giudici inoltre spiegano che la pertinenzialità di una tettoia ai fini edilizi ed urbanistici può sussistere solo laddove essa sia preordinata ad una oggettiva esigenza di un edificio principale, non già di una attività economica che viene svolta in gran parte all’aperto.

In questo caso si deve propendere per un uso funzionale della tettoia del tutto autonomo e quindi suscettibile di essere valutato separatamente dal suolo (mancando peraltro un edificio principale al quale riferirsi).

I giudici concludono che tali tettoie, facendo parte di un ampio complesso lavorativo e produttivo, tanto da ospitare al loro interno ambienti di lavoro a loro volta chiusi, costituiscono nuove opere e come tali avrebbero necessitato di permesso di costruire.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

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