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Trasformazione di un garage in abitazione: quale titolo occorre?

Per il Tar Campania la trasformazione di un garage in abitazione con cambio di destinazione d’uso incide sul carico urbanistico ed occorre un permesso di costruire


La sentenza n. 909/2020 del Tar Campania, ribadendo la differenza che intercorre tra uno spazio accessorio ed un locale abitabile, chiarisce come la trasformazione di un garage in abitazione, incida sul carico urbanistico.

Il caso

Dei privati realizzavano alcune opere su immobile di proprietà senza chiedere la preventiva autorizzazione al Comune; tra le opere realizzate vi era la trasformazione di un garage in civile abitazione.

Il Comune ritenendo che per la trasformazione dei locali occorresse un permesso di costruire, ordinava il ripristino dello stato originario dei luoghi.

I proprietari dell’immobile, si opponevano all’ordinanza del Comune e facevano ricorso al Tar, qualificando le opere abusive accertate dall’UTC come “modesti interventi di natura pertinenziale”.

La sentenza del Tar Campania

I Giudici amministrativi in merito al mutamento di destinazione d’uso da garage a civile abitazione ribadiscono la distinzione che sussiste tra locali abitabili in senso stretto e spazi accessori.

Gli spazi accessori, per il Tar, non hanno valore di superficie edificabile secondo lo strumento urbanistico vigente, di conseguenza non sono presi in considerazione come superficie residenziale all’atto del rilascio del permesso di costruire.

Tra gli spazi accessori rientrano:

  • le autorimesse,

  • le cantine,

  • i locali di servizio;

di conseguenza, i togati concludono che:

non è possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage, di un magazzino o di una soffitta in un locale abitabile; senza considerare i profili igienico–sanitari di abitabilità del vano, in ogni caso si configura, infatti, un ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria autorizzate con l’originario permesso di costruire.

A conclusione, i Giudici osservano che il cambio di destinazione d’uso tra locali accessori e vani ad uso residenziale costituisce una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, per il quale è necessario richiedere il permesso di costruire.

Il ricorso, quindi, non è accolto.

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