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Sismabonus per demolizione e ricostruzione: l’agevolazione spetta anche se l’aera di sedime è divers

  • Immagine del redattore: Studio tecnico Metelli
    Studio tecnico Metelli
  • 11 gen 2019
  • Tempo di lettura: 2 min

Dalle Entrate: l’intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio in un’area differente può comunque beneficiare del sismabonus se mantiene la stessa volumetria

Le spese sostenute per la demolizione e la ricostruzione di un edificio in un’area di sedime differente, possono beneficiare della detrazione d’imposta prevista dal sismabonus, a condizione che dal titolo abilitativo risulti che si tratti di intervento di ristrutturazione in quanto risulta invariata la volumetria.

Il chiarimento è arrivato dalle Entrate con la risposta del 27 dicembre 2018, n. 131.

L’istante chiede di fruire delle agevolazioni in riferimento ad un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio (il cosiddetto sismabonus) dal momento che, data la presenza di vincoli, è prevista la traslazione del fabbricato conservando la stessa volumetria ma con variazione di area di sedime.

L’agenzia delle Entrate ricorda che per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici adibiti ad abitazione e ad attività produttive ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità, il dl n. 63 del 2013 riconosce una detrazione di imposta del 50% delle spese sostenute (limite massimo delle spese pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, da ripartirsi in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento ed in quelli successivi).

Inoltre, la legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017) prevede che qualora dagli interventi derivi una diminuzione del rischio sismico, la detrazione spetta nella misura del 70% in caso di diminuzione di una classe di rischio e nella misura dell’80% in caso di diminuzione di 2 classi di rischio.

La risoluzione 34/E del 27 aprile 2018 ha precisato che ai fini dell’applicazione della detrazione per un intervento di demolizione e ricostruzione, è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

Premesso ciò, il caso in esame riguarda la demolizione e ricostruzione di un edificio con la medesima volumetria, ma in una differente area di sedime; pertanto, ricorda le Entrate, è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori deve risultare che si tratta di un intervento di ristrutturazione perché risulta invariata la volumetria e, quindi, inquadrabile come fedele ricostruzione ex art. 3, comma 1, lettera d) del dpr n. 380/2001 e peraltro ammesso alla detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR.

In definitiva, la detrazione è ammessa anche se l’intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione comporti anche lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario.

Come già evidenziato con la circolare n. 7/2018, l’Agenzia ha ribadito che è possibile beneficiare della detrazione anche qualora l’intervento di ristrutturazione comporti lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario, in riferimento al fatto che:

  • la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all’area di sedime del fabbricato

  • il legislatore ha eliminato il riferimento al rispetto della sagoma per gli immobili non vincolati


 
 
 

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