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Bonus ristrutturazioni condominio: comunicazione entro l’8 marzo

  • Immagine del redattore: Studio tecnico Metelli
    Studio tecnico Metelli
  • 4 mar 2019
  • Tempo di lettura: 3 min

Prorogata all’8 marzo la comunicazione per bonus ristrutturazioni condominio, pena la sanzione di 100 euro. Novità anche per la cessione del credito

Con il Provvedimento n. 48597/2019, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato all’8 marzo il termine per l’invio all’anagrafe tributaria della comunicazione contenente i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2019.

Con il provvedimento del 6 febbraio 2019, n. 28213 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per il corretto invio della comunicazione, in sostituzione del precedente n. 19969 del 27 gennaio 2017.

Il documento è stato predisposto in base a quanto previsto dall’art. 3 del decreto 1 dicembre 2016 del Mef: ossia all’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte degli amministratori di condominio, di una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, nonché l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare tali spazi.

La comunicazione, a partire dai dati relativi al 2018, è necessaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e deve essere inviata entro il 28 febbraio di ciascun anno e deve indicare le quote di spesa imputate ad ogni singolo condomino.

Tuttavia per quest’anno, come comunicato dall’Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio possono inviare i dati fino all’8 marzo 2019.

Le novità

Le nuove specifiche tecniche sono state adottate al fine di recepire le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 in materia di interventi agevolabili sulle parti comuni degli edifici residenziali; nonché del maggior numero di dati da inviare al Fisco.

Tra le novità principali, il nuovo provvedimento modifica le istruzioni relative alla sezione cessione del credito, specificando che la cessione del credito può avvenire solo con riferimento alle “tipologie di intervento” da C a V, e che tale sezione comprende per ogni condominio cedente una parte fissa e una tabella che contiene i dati di tutti i cessionari, gli importi del credito ceduto ad ognuno di essi oltre alle indicazioni riferite alla data di cessione e all’avvenuta accettazione.

Questa parte esemplifica le varie ipotesi di cessione del credito da parte del condomino a fornitori o a soggetti collegati all’intervento, sia in caso di pagamento interamente corrisposto, che in caso di pagamento parziale.

I termini di invio

Il termine generale per l’invio della comunicazione da parte degli amministratori di condominio è il 28 febbraio; si può derogare a tale termine solo nel caso in cui l’intero file inviato venga rigettato o si siano riscontrati errori nell’indicazione dei codici fiscali.

La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

Gli amministratori di condominio possono avvalersi anche di intermediari abilitati (tra gli altri commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri e associazioni di categoria).

Sanzioni

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, secondo quanto stabilito dall’art. 78, comma 26, della legge n. 413/1991.

La sanzione non si applica se, in caso di errata comunicazione dei dati, l’invio dei dati corretti è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine (o in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate, entro 5 giorni successivi alla segnalazione stessa).


 
 
 

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