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Entro quanti giorni il Comune può annullare una DIA/SCIA?

  • Immagine del redattore: Studio tecnico Metelli
    Studio tecnico Metelli
  • 27 set 2019
  • Tempo di lettura: 2 min

Il Tar Veneto ribadisce che il Comune ha il potere di annullare una DIA/SCIA entro 30 giorni. Chiarimenti anche in merito al termine dell’ordine di demolizione

Con la sentenza n. 985/2019 il Tar Veneto chiarisce i termini entro cui un Comune può bloccare/annullare una SCIA.

I fatti in breve

Un cittadino presentava, nel 2007, una DIA per la realizzazione di un garage pertinenziale: decorsi 30 giorni dal momento in cui la pratica veniva protocollata, l’intervento veniva realizzato.

In seguito (ben oltre i 30 giorni dalla data di protocollo), il Comune gli inviava una nota con la quale lo diffidava dall’esecuzione dei lavori, seguita da un ordine di demolizione delle opere realizzate.

Il proprietario quindi presentava ricorso al Tar Veneto contro la nota del Comune, con i seguenti motivi:

  • la diffida dall’esecuzione dei lavori veniva notificata all’interessato tardivamente, in violazione del disposto dell’art. 23 dpr n. 380/2001

  • il potere sanzionatorio veniva esercitato mediante l’adozione dell’ordine di demolizione a distanza di due anni dall’esecuzione dell’intervento, in violazione dell’affidamento maturato dall’interessato e in assenza di una adeguata motivazione; inoltre, il Comune non aveva comunicato l’avvio del procedimento, impedendo al ricorrente di sottoporre all’ente le proprie osservazioni.

La sentenza del Tar

Il Tar ritiene fondato il primo motivo di impugnazione, relativo alla tardività dell’esercizio dei poteri inibitori da parte del Comune.

Si osserva infatti che il ricorrente ha documentalmente provato di aver presentato DIA per l’esecuzione dei lavori in oggetto in data 3 ottobre 2007, mentre la diffida del Comune perveniva al suo indirizzo solo il successivo 4 novembre 2007.

Come noto l’art. 23 del dpr 380/2001 prevede (ora come allora) che l’esercizio dei poteri inibitori del Comune debba intervenire nel rispetto del termine di 30 giorni dalla presentazione della DIA (oggi SCIA) ed infatti:

la dichiarazione di inizio attività ivi disciplinata è un atto soggettivamente ed oggettivamente privato, alla cui presentazione può seguire da parte della p.a. un silenzio di tipo significativo il quale, una volta decorso il relativo termine, le preclude l’esercizio di poteri inibitori“(cfr. Cons. St., Sez. IV, 12 novembre 2015 n. 5161; id., 29 febbraio 2016 n. 839; id., 19 maggio 2016 n. 2077)” Cons. St., Sez. IV, 15 novembre 2018, nr. 2085.

Inoltre , secondo il Tar, risultano fondate le censure di violazione di legge sollevate con il secondo motivo di impugnazione in riferimento all’ordine di demolizione, con riguardo alla mancata integrazione del contraddittorio in favore dell’interessato.


 
 
 

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