La Cassazione chiarisce che in caso di falsa attestazione della prestazione energetica (APE) la responsabilità è del venditore. E le conseguenze possono essere pesanti
In caso di vendita di un immobile con una classe energetica non corrispondente a quella dichiarata nell’APE (Attestazione di prestazione energetica), il venditore è responsabile.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con la sentenza 1664/2017, che ha accolto il ricorso avanzato dall’acquirente, ribaltando la precedente sentenza della Corte di Appello.
L’APE attesta il consumo di un edificio; tale informazione deve essere garantita dal venditore al compratore e deve essere un’informazione veritiera.
Nel caso in cui i consumi reali fossero sensibilmente diversi, il compratore, rispettando le tempistiche di legge, può richiedere al venditore una riduzione di prezzo oppure, se la differenza di consumo è particolarmente rilevante, la risoluzione del contratto (art. 1490 Codice Civile).
Il fatto
Il caso in esame riguarda la vendita di un immobile con caratteristiche diverse da quelle dichiarate con riguardo alla definizione della categoria energetica, e quindi con falsa attestazione della prestazione energetica (APE).
Corte di appello
In seguito alla denuncia da parte dell’acquirente, la Corte di appello assolve il venditore/costruttore dell’immobile dal reato di truffa contrattuale. In particolare, viene esclusa la responsabilità dell’imputato ritenendo che fosse in “buona fede” in quanto si era affidato alle valutazioni dei tecnici.
Avverso tale sentenza l’acquirente propone ricorso per Cassazione.
Corte di Cassazione
Se un immobile viene venduto con caratteristiche energetiche diverse da quelle dichiarate nell’APE, la buona fede del venditore è respinta in quanto non può non conoscere la tipologia di intervento che ha portato ad un contenimento della spesa.
Per i giudici di Cassazione:
la difformità tra i lavori eseguiti e quelli progettati e la conseguente vendita dell’immobile con una classe energetica effettiva non corrispondente a quella dichiarata non poteva sfuggire al costruttore, dato che le opere effettuate risultano meno costose di quelle che avrebbero dovuto essere eseguite per rispettare i parametri energetici contenuti nel progetto.
Sebbene il tecnico certificante ritiene di aver rispettato il progetto, non è esclusa la colpevolezza del costruttore: non poteva non sapere che erano stati utilizzati materiali diversi con qualità e costi inferiori a quelli dichiarati, come anche l’installazione di infissi e impianto termico non conforme, e di non aver rifatto il tetto.