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Coordinatore sicurezza in fase esecutiva (CSE): compiti e responsabilità

  • Immagine del redattore: Studio tecnico Metelli
    Studio tecnico Metelli
  • 13 lug 2017
  • Tempo di lettura: 3 min

Coordinatore sicurezza in fase esecutiva (CSE): la Cassazione chiarisce quali sono i suoi compiti e le responsabilità per la corretta applicazione delle prescrizioni del piano di sicurezza

Un operaio edile si era infortunato adoperando un muletto nelle operazioni di carico e scarico.

A seguito dell’infortunio, avvenuto sul posto di lavoro, il Tribunale di primo grado condannava il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ad una pena pecuniaria di euro 2.000.

Il professionista ricorreva in Cassazione adducendo le seguenti motivazioni:

  • c’era compatibilità tra il piano di sicurezza ed il piano operativo, anche se molto ridotto

  • era stata definita l’area di carico e scarico nel piano di sicurezza, mentre l’incidente era avvenuto al di fuori di tale zona all’insaputa del professionista, per sola ed illecita scelta dell’operaio

  • l’area di cantiere, disegnata nel piano di sicurezza, era assolutamente piana, piatta e priva di fossi, al contrario della zona dell’incidente (un fossato)

Chi è il coordinatore sicurezza in fase esecutiva (CSE)

Il coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è la figura incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le varie imprese impegnate nei lavori, al fini di ridurre i rischi sul lavoro.

Come previsto dal testo unico per la sicurezza (dlgs 81/2008), il coordinatore della sicurezza assume i seguenti ruoli:

  • in fase di progettazione: in tal caso è denominato coordinatore della sicurezza in fase di progettazione o coordinatore per la progettazione (CSP)

  • in fase di esecuzione: in tal caso è denominato coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o coordinatore per l’esecuzione (CSE)

I ruoli di CSP e CSE sono distinti e possono essere ricoperti dalla stesso professionista o da professionisti diversi.

I compiti del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) sono i seguenti:

  • assolve i compiti di coordinamento e verifica, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro

  • assume un ruolo di vigilanza nei confronti dei datori di lavoro, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi

  • valuta la coerenza del Piano operativo di sicurezza (POS) col Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), sino alla verifica delle prescrizioni di sicurezza per tutta la durata dei lavori

  • verifica l’adempimento degli obblighi formativi relativamente ai lavoratori operanti sul cantiere

La sentenza di Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19970/2017, si esprime sul ricorso presentato dal CSE.

Il testo unico per la sicurezza prevede che, durante la realizzazione dell’opera, il CSE:

  • verifichi l’idoneità del POS

  • assicuri coerenza con il PSC, ove previsto

  • adegui il PSC in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere

  • controlli che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza

Nel caso in esame, i giudici hanno constatato che l’uso del muletto non era inizialmente previsto ma era divenuto ben presto elemento essenziale nell’attività di cantiere.

Tuttavia il CSE, presente solo saltuariamente e non costantemente sul cantiere, non aveva adeguato il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori.

Pertanto la Cassazione, confermando la sentenza di primo grado, condanna il CSE al pagamento della pena pecuniaria di 2.000 euro.

In definitiva, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha non solo compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell’opera, ma deve anche vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza, per garantire l’incolumità dei lavoratori.


 
 
 

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