Cassa geometri: ok alla deduzione del contributo integrativo per gli iscritti se il volume d’affari annuo è limitato o pari a zero. I chiarimenti delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha confermato la deducibilità dal reddito professionale del contributo integrativo per gli iscritti alla Cassa geometri, Cipag (Cassa di previdenza e assistenza dei geometri) per la parte rimasta in capo al professionista e non riaddebitata al committente (diritto di rivalsa).
L’Agenzia ha risposta all’istanza di consulenza giuridica (n. 954-25/2017) presentata dalla Cipag in merito alla deducibilità del contributo integrativo minimo.
Richiesta Cipag
La richiesta avanzata intende vedere riconosciuta dall’Agenzia la deducibilità dei contributi integrativi dovuti alla Cassa di Previdenza e non riaddebitati al committente a seguito di un maggior volume di affari Iva a seguito di un accertamento fiscale e da un volume di affari Iva inferiore al minimo teorico o pari a zero.
Nello specifico, la Cassa chiede se è possibile dedurre:
il contributo integrativo richiesto dalla Cassa a seguito di un maggior volume di affari Iva accertato dall’amministrazione fiscale (ai sensi degli articoli 51 e ss del DPR n. 663 del 1972) per un determinato periodo d’imposta, qualora il geometra rimanga inciso dall’onere contributivo a causa dell’impossibilità di poter esercitare il diritto di rivalsa sul committente
il contributo integrativo minimo versato alla Cassa e non recuperato mediante l’esercizio della rivalsa sul committente a causa del volume di affari inferiore a quello teorico sul quale si calcola il minimo
Contributi Cipag
Ricordiamo che i contributi dovuti alla Cipag sono:
il contributo soggettivo
il contributo integrativo
il contributo di maternità
Il contributo soggettivo è quantificato in misura percentuale sul reddito professionale Irpef prodotto nell’anno precedente, con un minimo comunque dovuto (indipendentemente dalla produzione di reddito professionale). La percentuale si riduce al 3,5% oltre un determinato limite reddituale fissato anno per anno.
Il contributo integrativo è quantificato nella misura del 4% sul volume d’affari ai fini Iva (prodotto nell’anno precedente) con un minimo comunque dovuto (indipendentemente così dalla produzione di volume d’affari).
A decorrere dal 1° gennaio 2015 è scattato l’aumento dal 4 al 5% del contributo integrativo per i geometri iscritti alla Cipag. L’aumento non si applica ai geometri iscritti Cipag che prestano attività professionale in favore delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, per i quali rimane in vigore la precedente misura del 4%.
Infine, il contributo di maternità è quantificato di anno in anno. E’ dovuto da tutti gli iscritti alla Cipag (neodiplomati, iscritti obbligatori, pensionati attivi).
In base all’art. 2 del Regolamento contributivo dei geometri
gli iscritti all’Albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’Iva, ripetibile sul committente, e versare alla Cassa l’ammontare indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte di quest’ultimo
il contributo integrativo non è soggetto ad Irpef e non concorre alla formazione del reddito professionale
gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare un importo minimo a titolo di contributo integrativo corrispondente a quello risultante dall’applicazione della percentuale ad un volume d’affari pari a 10 volte il contributo minimo soggettivo dovuto per l’anno stesso
Considerando, infine, che la regolamentazione dei contributi dovuti alla Cassa dei ragionieri è analoga a quella dei contributi dovuti alla Cipag, si ritiene che:
i contributi integrativi che i geometri sono tenuti a versare, essendo assistiti dal meccanismo della rivalsa e non concorrendo alla formazione del reddito di lavoro autonomo (più in generale alla determinazione della base improponibile ai fini Irpef) siano indeducibili dal reddito dei contribuenti.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
In base alle precedenti considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la deduzione del contributo integrativo minimo nelle ipotesi in cui il geometra abbia realizzato un volume d’affari annuo limitato o addirittura pari a zero.
Considerata la natura previdenziale ed il carattere obbligatorio, il contributo è deducibile dal reddito complessivo, per la parte rimasta effettivamente a carico del professionista, che altrimenti rimarrebbe senza alcuna possibilità di recupero sul cliente (senza possibilità di esercitare il diritto di rivalsa).
In merito al primo quesito, invece, si esclude la deducibilità del contributo integrativo richiesto dalla Cassa a seguito di accertamento fiscale per un determinato periodo d’imposta, in cui viene evidenziato un maggior volume di affari Iva. La non deducibilità ricorre anche nell’ipotesi in cui l’iscritto non ha esercitato il diritto di rivalsa.