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Titoli edilizi, il vicino può sempre contestarli?

  • Immagine del redattore: Studio tecnico Metelli
    Studio tecnico Metelli
  • 8 giu 2018
  • Tempo di lettura: 2 min

Secondo il Tar Salerno il vicino è legittimato a contestare gli altrui titoli edilizi a condizione che sussista anche l’elemento lesivo (pur se solo potenziale) provocato dal provvedimento amministrativo impugnato

In tema di titoli edilizi e di legittimazione del vicino ad agire, con la sentenza n. 755 del 18 maggio 2018 i giudici amministrativi campani hanno ritenuto di condividere l’affermata insufficienza del solo requisito della vicinitas a radicare un concreto ed attuale interesse all’impugnazione.

Ai fini della legittimazione ad agire in presenza di abusi incombe sul ricorrente la dimostrazione del duplice requisitodello stabile collegamento tra:

  • il luogo dell’intervento che si afferma abusivo

  • la allegazione di una lesione, dedotta (e comprovata) anche se come solo eventuale o potenziale ma sulla base di puntuali allegazioni.

La giurispredenza

Sulla legittimità del requisito della vicinitas esistono due filoni giurisprudenziali.

  • Il primo orientamento è composto da quelle pronunce che hanno riconosciuto il criterio della vicinitas quale elemento sufficiente al sostentamento dell’interesse a ricorrere contro l’abuso del vicino.

  • Il secondo filone è invece costituito da quella giurisprudenza che ha richiesto in maniera più restrittiva una qualificazione precisa in termini di attualità e concretezza della lesione provocata dall’atto contro cui si ricorre.

Con la sua decisione, il Tar di Salerno ha aderito quindi ad una posizione intermedia.

Il caso

L’amministrazione di un comune campano interveniva in autotutela contro tre proprietari di un area edificabile (A), negando il permesso di costruire, formatosi per silentium, volto alla realizzazione di un edificio a destinazione residenziale. La negazione del titolo edilizio si fondava su considerazioni di illegittimità urbanistica dello stesso.

Nel contempo, però, i proprietari avevano dato seguito alla realizzazione del fabbricato.

Essi quindi impugnavano il provvedimento di diniego, evidenziando che il fondo di loro proprietà, ricadendo in un’area totalmente edificata, poteva essere oggetto di edificazione diretta e che l’intervento progettato era pienamente in linea con il consentito indice di edificazione.

Nel giudizio interveniva, ad opponendum, il proprietario (B) di un terreno di circa 2.500 mq, ricadente in zona adiacente a quella in cui era ubicata l’area di proprietà dei ricorrenti.

Questi chiedeva la conferma del diniego di permesso, sulla scorta di considerazioni sulla illegittimità urbanistica dello stesso.

Nello specifico B affermava il suo interesse ad intervenire:

  1. sia per evitare che i tre proprietari, violando le norme del piano regolatore, sottraessero ai residenti della zona adiacente arre che lo stesso piano regolatore aveva destinato alla circolazione e sosta

  2. sia per evitare che, realizzandosi costruzioni in assenza di un piano attuativo, diminuisse il valore di mercato della sua proprietà.

I proprietari A, ricorrenti contro l’annullamento del permesso di costruire, eccepivano invece che B non avrebbe potuto lamentare alcuna lesione, in conseguenza della pretesa abusività del loro manufatto, in quanto esso era stato realizzato in zona urbanisticamente distinta rispetto a quella in cui insisteva il fabbricato di proprietà di B.

La sentenza

I giudici amministrativi di Salerno ritenevano fondata questa eccezione e, visto che B non aveva né allegato né comprovato, nemmeno potenzialmente, alcun ragionevole profilo di pregiudizio (se non quello, generico, relativo ad un presunto deprezzamento del proprio immobile), dichiaravano il suo intervento inammissibile.


 
 
 

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