top of page
Cerca
Immagine del redattoreStudio tecnico Metelli

La CILA non può essere respinta dal Comune


Il Tar Calabria chiarisce che la CILA non può essere respinta dal Comune, il quale però ha sempre un ruolo di controllo e vigilanza

Con la sentenza del Tar Calabria n. 2052/2018 si chiarisce che il Comune non può respingere una CILA, Comunicazione inizio lavori asseverata, pur mantenendo un ruolo di controllo, di vigilanza e sanzionatorio, del rispetto degli strumenti urbanistici.

Vengono inoltre chiarite alcune differenze tra CILA e SCIA, Segnalazione Certificata di inizio attività.

I fatti in breve

Il proprietario di un immobile chiedeva al Tar l’annullamento del provvedimento comunale avente ad oggetto “Rigetto – CILA Intervento di Manutenzione straordinaria”, nonché della nota con cui era stata chiesta documentazione integrativa ed era stata sospesa qualunque attività edilizia.

Chiedeva, inoltre, l’accertamento della piena regolarità del manufatto e delle propria titolarità sulla menzionata unità immobiliare.

La determinazione di diniego del Comune si fonda sulla ritenuta abusività dell’immobile, edificato in assenza di titoli edilizi.

Il proprietario sosteneva che tale manufatto sarebbe stato invece realizzato al di fuori del centro abitato, in un’epoca compresa tra il 1950 ed il 1955, periodo in cui nel Comune mancava uno strumento urbanistico.

Il Tar Calabria premetteva che la CILA come previsto dall’art. 3, comma 1, lett c), dlgs 222/2016 e in base alle riflessioni del Consiglio di Stato nel parere n. 1784/2016, “è qualificata come un istituto intermedio tra l’attività edilizia libera e la SCIA, ascrivibile, al pari del secondo, nel genus della liberalizzazione delle attività private”.

In particolare il dlgs n. 222/2016, decreto SCIA 2, prevede che la CILA ha carattere residuale, poiché applicabile agli interventi non riconducibili tra quelli elencati agli artt. 6 (edilizia libera), 10 (opere soggette a permesso di costruire) e 22 (opere soggette a SCIA) del dpr n. 380/2001.

In base, poi, alle prime pronunce giurisprudenziali, la CILA è ritenuta atto avente natura privatistica, come tale non suscettibile di autonoma impugnazione innanzi al g.a. (T.A.R. Catania, Sez. I, 16 luglio 2018, n. 1497).

Operando un raffronto con la SCIA, il Consiglio di Stato, nel menzionato parere, rileva inoltre come:

l’attività assoggettata a CILA, a differenza della SCIA, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall’amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio.

Quindi ci si trova di fronte ad un confronto tra:

  • un potere meramente sanzionatorio (in caso di CILA)

  • un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela (con la SCIA)

Il potere di vigilanza della Pubblica Amministrazione

In ogni caso la Pubblica Amministrazione in materia edilizia mantiene, sulla scorta del regime giuridico di cui all’art. 27, dpr n. 380/2001, un potere di vigilanza contro gli abusi, implicitamente contemplato dallo stesso art. 6- bis, D.P.R. n. 380/2001 (Consiglio di Stato, Commissione speciale, cit.).

In ragione di quanto evidenziato, quindi, la CILA inoltrata dal privato alla PA non può essere oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell’intervento da parte dell’amministrazione comunale ma, al contempo, a quest’ultima non è precluso il potere di controllare la conformità dell’immobile oggetto di CILA alle prescrizioni vigenti in materia

Il ricorso viene, quindi, solo in parte respinto.


26 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page