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Immagine del redattoreStudio tecnico Metelli

Agibilità e silenzio assenso: normativa e pratiche attuali

Procedura per richiesta di agibilità

In conformità alla legislazione attuale e ai parametri di abitabilità delineati dall’art. 24 del dpr 380/01, è obbligatorio attestare l’agibilità mediante una segnalazione certificata.

Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il richiedente del permesso di costruire o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), o chi ne fa le veci, deve presentare allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, utilizzando la modulistica unificata regionale.

Questa procedura è richiesta per diversi tipi di interventi:

  • nuove costruzioni;

  • ricostruzioni, ampliamenti totali o parziali;

  • lavori su edifici esistenti che possono influenzare la sicurezza e la salubrità.

La certificazione può riguardare:

  • singoli edifici o parti di essi che siano autonomi e completati con le necessarie infrastrutture e parti strutturali;

singole unità immobiliari, se completate con le infrastrutture necessarie e se le parti comuni e le infrastrutture esterne sono funzionali rispetto all’edificio.

Certificato di agibilità e silenzio assenso

Prima dell’entrata in vigore del dlgs 222/2016 (decreto SCIA 2), per attestare l’agibilità degli immobili era necessario ottenere il certificato mediante un percorso autorizzativo definito nell’ex art. 25 del dpr 380/01.

Questo prevedeva la presentazione di una domanda al Comune insieme alla relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il Comune avrebbe dovuto rilasciare il certificato di agibilità, anche dopo un’eventuale ispezione dell’edificio.

In alcuni casi, l’agibilità veniva considerata implicitamente accettata con il principio del silenzio-assenso:

  • dopo 30 giorni se la richiesta era corredata dal parere dell’ASL che attesta la conformità alle norme igienico-sanitarie;

  • dopo 60 giorni se il richiedente dichiarava la conformità alle norme igienico-sanitarie attraverso un’autocertificazione.

Questi termini potevano essere interrotti per quindici giorni per richiedere ulteriore documentazione, ma poi ricominciavano a decorrere.


Riforme legislative: eliminazione silenzio assenso per agibilità

L’entrata in vigore del dlgs 222/2016 (decreto SCIA 2) ha introdotto importanti modifiche al dpr 380/01 (testo unico edilizia) in relazione all’agibilità.

Quest’ultima non è più rilasciata direttamente dal Comune, ma viene attestata mediante una segnalazione certificata.

Una volta depositata la SCA, l’immobile è immediatamente abitabile, in quanto il professionista tecnico ha già verificato che tutte le condizioni necessarie siano soddisfatte e non occorre attendere alcuna risposta o autorizzazione da parte del Comune.

Questo nuovo procedimento ha abrogato il concetto di silenzio assenso: in passato, l’assenza di risposta entro certi termini da parte dell’amministrazione comportava implicitamente l’approvazione; ora, il nuovo sistema non richiede alcuna risposta, eliminando di conseguenza la possibilità di formazione del silenzio assenso amministrativo.

Perché con l’autocertificazione agibilità non vale il silenzio assenso?

L’istituto del silenzio assenso è applicabile solo per atti e provvedimenti specificamente previsti dall’Amministrazione pubblica, ma non si applica alle segnalazioni o comunicazioni edilizie avviate dai privati cittadini.

Secondo le nuove disposizioni normative, l’agibilità è attestata con un’autocertificazione presentata dal soggetto titolare del permesso di costruire o SCIA, o i successori o aventi causa.

Si tratta di una forma di legittimazione automatica stabilita dalla legge stessa, che non dipende da un’approvazione esplicita dell’amministrazione pubblica, ma si basa sulla presenza effettiva dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere il titolo. Di conseguenza, non è rilasciato dalla P.A. e non rientra tra i casi previsti per l’applicazione del silenzio assenso.

Dichiarazione di inagibilità

Nonostante la nuova procedura, la pubblica amministrazione ha il potere di intervenire in caso di irregolarità o mancata conformità agli standard di agibilità degli edifici.

L’art. 26 del dpr 380/01 lascia infatti invariato il potere del Comune di dichiarare l’inagibilità di un edificio o parte di esso, se necessario, per motivi di sicurezza pubblica ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 1265/1934.


Conseguenze della mancata presentazione della SCA

La mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità nei casi descritti dal dpr 380/01 (testo unico edilizia) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 77 a 464 euro.

È importante assicurarsi di presentare tutta la documentazione richiesta e rispettare i tempi previsti, in quanto il nuovo processo mette la responsabilità direttamente sul professionista tecnico, che è anche soggetto a responsabilità penale come soggetto asseverante.

I documenti da allegare alla segnalazione certificata di agibilità includono:

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