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Art. 37 dlgs 81/2008: obbligo per il datore di lavoro di formazione dei lavoratori. Chi deve farla?



L’art. 37 del dlgs 81/2008 obbliga il datore di lavoro a provvedere alla formazione completa dei lavoratori in tema di sicurezza sul lavoro. La mancata formazione dei lavoratori comporta per il datore di lavoro gravi conseguenze ed è sanzionata mediante ammenda o arresto.

Per evitare tali conseguenze ti fornisco:

  • tutte le informazioni di cui hai bisogno per adempiere all’obbligo (contenuti, soggetti destinatari e modalità di formazione);

  • un modello scaricabile in pdf con cui attesti l’avvenuta formazione;

  • il pdf scaricabile dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008;

  • Testo Unico sulla Salute e Sicurezza (Dlgs 81 2008) da scaricare in pdf.

Cosa prevede la formazione richiesta dall’art. 37 del dlgs 81/2008?

Il comma 1 dell’art. 37 stabilisce per il datore di lavoro l’obbligo di fornire una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza ai lavoratori e ai loro rappresentanti con particolare riferimento a:

  • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

  • rischi riferiti alle mansioni svolte ed ai pericoli presenti negli ambienti di lavoro.

Al fine di fornire la giusta formazione è necessario quindi istituire dei corsi di formazione destinati ai lavoratori, ai loro rappresentanti e ai soggetti partecipi della sicurezza.

La normativa precisa inoltre che le competenze acquisite durante i corsi di aggiornamento devono essere rinnovate periodicamente in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Chi sono i destinatari della formazione?

Diversi sono i destinatari della formazione prevista dall’art. 37. In particolare l’articolo cita:

  • i dirigenti e i preposti (la figura che “sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”);

  • i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

  • il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

  • i lavoratori già in organico privi di formazione e lavoratori assunti entro 60 gg.

L’art. 37 dlgs 81/2008 precisa inoltre che:

  • per i dirigenti e preposti è necessaria “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro” (comma 7);

  • il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) “ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi” (comma 10 e 11).

Quando deve avvenire la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Il comma 4 dell’art. 37 del Testo Unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008) specifica che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire:

  • alla costituzione del rapporto di lavoro;

  • in occasione del cambiamento di mansione;

  • nel caso in cui vengano introdotte nel ciclo produttivo nuove attrezzature di lavoro o nuove sostanze o preparati pericolosi.

È inoltre espressamente precisato nell’articolo che la formazione deve essere svolta esclusivamente durante l’orario di lavoro e non deve comportare costi a carico dei dipendenti.

Come attestare l’avvenuta formazione dei lavoratori?

Il dlgs 81/2008 impone al datore di lavoro di verbalizzare tutte le azioni intraprese per migliorare le condizioni di sicurezza e tutelare la salute e l’integrità dei lavoratori.

In riferimento a quanto previsto dall’art 37 del dlgs 81/08, è necessario quindi redigere la dichiarazione artt. 36 e 37 dlgs 81/2008 che attesta quindi l’avvenuta formazione dei diversi soggetti previsti dall’articolo.

Puoi compilare rapidamente questo documento scaricando la versione PDF della dichiarazione artt. 36 e 37 dlgs 81/2008. Ti consiglio inoltre di scaricare gratuitamente per 30 giorni il software per la sicurezza sui luoghi di lavoro che ti permette di compilare tutta modulistica richiesta dal Testo Unico della Sicurezza.

Formazione dirigenti, preposti e lavoratori

Di seguito ti riporto il dettaglio dei commi 7, 10 e 11 (art. 37) del dlgs 81/2008.

Comma 7 (formazione dei dirigenti e preposti)

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

  1. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

  2. definizione e individuazione dei fattori di rischio;

  3. valutazione dei rischi;

  4. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Comma 10 e 11 (formazione specifica del rappresentante dei lavoratori)

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

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