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CAM edilizia obbligatori dal 4 dicembre. Tutto quello che devi sapere

CAM (criteri ambientali minimi) edilizia 2022: cosa sono, struttura, ambito di applicazione e obbligatorietà. Obbligo dal 4 dicembre 2022

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono requisiti volti a individuare, nelle varie fasi del ciclo di vita dell’opera, la migliore soluzione progettuale, il prodotto o il servizio sotto il profilo ambientale.

Il Decreto del Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) 23 giugno 2022 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022) recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” sostituisce il precedente decreto dell’11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.

L’ambito di applicazione del provvedimento riguarda tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dall’art. 3 Dlgs 50/2016:

  • attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere (comma nn);

  • manutenzione ordinaria (comma oo-quater);

  • manutenzione straordinaria (comma oo-quinquies).

I nuovi CAM edilizia, inoltre, sono applicabili anche agli edifici ricadenti nella disciplina del codice dei bene culturali e del paesaggio ed entreranno in vigore il 4 dicembre 2022.

CAM edilizia: obiettivi e struttura

L’edilizia rappresenta uno dei settori a maggior impatto ambientale; pertanto, i criteri ambientali minimi fissati dal decreto, attraverso l’analisi del ciclo di vita dell’opera, mirano ad orientare i processi verso un’economia circolare.

L’innovazione apportata dai CAM riguarda la valutazione del ciclo di vita degli edifici (LCA) a monte delle scelte progettuali e dei materiali.

I nuovi CAM edilizia, infatti, spingono all’utilizzo di metodologie di valutazione Life Cycle Assessment (LCA) finalizzate ad ottimizzare le soluzioni progettuali per la sostenibilità, scegliendo le soluzioni più vantaggiose dopo aver confrontato diverse strategie.

Il tema della sostenibilità, non riguarda soltanto accorgimenti progettuali e tecnologie di efficientamento energetico, ma tocca vari aspetti della sfera ambientale, economica e sociale di un prodotto o edificio.

L’obiettivo è quello di ridurre il più possibile l’impatto degli edifici usando le risorse in modo efficiente e circolare, dalla fase di composizione fino all’utilizzo, gestione e smaltimento o riciclo contenendo le emissioni di carbonio attraverso infrastrutture verdi e materiali da costruzione organici (come i biomateriali ed il legno di origine sostenibile).

I CAM sono strutturati in 3 “macro-categorie”, a seconda della fase di affidamento:

  1. criteri per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi – selezione dei candidati, clausole contrattuali, specifiche tecniche, criteri premianti;

  2. criteri per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi – clausole contrattuali, criteri premianti;

  3. criteri per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi – specifiche tecniche progettuali, clausole contrattuali (per l’affidamento di lavori), criteri premianti.

Si precisa che, secondo l’articolo 34 del codice dei contratti pubblici, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali devono essere inserite nella documentazione progettuale e di gara, e pertanto sono obbligatorie!

Obbligatorietà CAM edilizia

Le clausole contrattuali fungono da garanzia per il rispetto dei criteri ambientali. L’aggiudicatario, difatti, deve elaborare una relazione (relazione CAM) attestante il soddisfacimento delle indicazioni riportate nei singoli criteri, contenente:

  • le scelte progettuali;

  • gli elaborati progettuali nei quali si evince il soddisfacimento dei CAM;

  • i requisiti di materiali e prodotti da costruzione, in conformità alle indicazioni delle specifiche tecniche;

  • i mezzi di prova impiegati.

Le specifiche tecniche investono diversi contesti del processo edilizio ed indicano la modalità concreta di adempimento alle prescrizioni ambientali; in particolare, riguardano:

  • il livello territoriale-urbanistico – con lo scopo di garantire un livello minimo di qualità ambientale urbana riducendo la pressione ambientale degli interventi sul paesaggio, sulla morfologia, sugli ecosistemi e sul microclima urbano;

  • gli edifici – tra i molteplici obiettivi la riduzione dei consumi energetici, l’archiviazione della documentazione tecnica riguardante l’edificio nella sua rappresentazione BIM, il piano di disassemblaggio e demolizione selettiva;

  • i prodotti da costruzione – si riportano i contenuti minimi percentuali di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti, per i singoli prodotti da costruzione (calcestruzzo, acciaio, laterizi, prodotti legnosi, isolanti termici e acustici, tramezzature, pavimentazioni, serramenti, tubazioni, pitture e vernici).

Inoltre, le specifiche tecniche progettuali degli edifici, pongono un’attenzione particolare alla fase di gestione e al relativo piano di manutenzione.

Al riguardo, i nuovi criteri prevedono la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) in riferimento alle prestazioni ambientali (per esempio la verifica della prestazione tecnica relativa all’isolamento o all’impermeabilizzazione).

Il documento deve, anche, essere corredato di un programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna all’edificio. Non solo, vige l’obbligo di archiviazione della documentazione tecnica riguardante l’edificio, nella sua rappresentazione BIM, ovvero in grado di garantire adeguata interoperabilità in linea con i formati digitali IFC (Industry Foundation Classes) necessari allo scambio dei dati e delle informazioni relative alla rappresentazione digitale del fabbricato. I documenti da archiviare sono:

  • relazione generale;

  • relazioni specialistiche;

  • elaborati grafici;

  • elaborati grafici dell’edificio “come costruito” e relativa documentazione fotografica, inerenti sia alla parte architettonica che agli impianti tecnologici;

  • piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (suddiviso in manuale d’uso, manuale di manutenzione e programma di manutenzione);

  • piano di gestione e irrigazione delle aree verdi;

  • piano di fine vita contenente l’elenco di tutti i materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati che possono essere in seguito riutilizzati o riciclati.

È opportuno indicare anche il livello di dettaglio (LOD) del modello BIM rispetto ai gradi proposti (A-B-C-D-E-F-G) dalla norma UNI 11337-4, e rispetto alle componenti tipologiche relative al patrimonio informativo Architettonico, Strutturale ed Impiantistico.

BIM e CAM: criterio premiante

Oltre ai CAM obbligatori, di cui abbiamo parlato pocanzi, il documento individua anche i criteri premianti.

Nel caso in cui la stazione appaltante utilizzi, nella scelta dell’operatore economico, il miglior rapporto qualità prezzo, può introdurre nella documentazione di gara, uno o più criteri premianti che assegnano un punteggio maggiore alla soluzione tecnica che offre prestazioni ambientali migliori rispetto a quelle indicate nelle specifiche tecniche.

Tra i criteri premianti particolare rilievo riveste la Progettazione BIM.

Difatti, per i bandi di gara in cui si richiede la progettazione BIM, è attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si impegna a implementare la base dati BIM con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche.

Secondo questa indicazione, esplorando il modello BIM dell’edificio sarà possibile verificare il soddisfacimento dei requisiti previsti dai CAM edilizia, per esempio confrontando il contenuto di materia riciclata e/o recuperata associato al singolo prodotto da costruzione con il valore indicato nelle specifiche tecniche.

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