Il direttore dei lavori è la figura professionale individuata dal committente (pubblico o privato) che ha il compito principale di assistere e sorvegliare i lavori, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario.
Nel corso dell’esecuzione dell’opera il committente ha il diritto di “controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato” (art. 1662 del Codice civile). Tale diritto può essere esercitato personalmente oppure a mezzo di un professionista incaricato: il direttore dei lavori.
Se nel contratto di appalto privato la nomina del direttore dei lavori è facoltativa, nell’appalto di lavori pubblici la sua designazione è obbligatoria, come prevede l’art. 114 comma 2 del nuovo codice appalti:
Per la direzione e il controllo dell’esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell’allegato I.9.
Chi è il direttore dei lavori
Il direttore dei lavori è la figura tecnica nominata dal committente e ha un ruolo centrale nell’esecuzione dei lavori. Ha il compito di verificare l’esatta esecuzione delle opere, di verificare la qualità dei materiali e delle lavorazioni. Di fatto rappresenta un coordinatore per l’esecuzione, in quanto dovrà verificare le lavorazioni eseguite dalle diverse imprese e pianificare e gestire correttamente le attività. Nei lavori privati è un tecnico abilitato di fiducia del committente. Nei lavori pubblici può essere sia un dipendente della stazione appaltante che un tecnico esterno.
Il direttore dei lavori, nell’ambito dell’esecuzione dei contratti, opera nel pieno rispetto delle disposizioni di servizio date dal RUP. Valuta e cura i profili tecnici, contabili, amministrativi al fine di far svolgere il lavoro nel migliore dei modi ed in tempi brevi. Il DL è responsabile del coordinamento e della supervisione dell’attività dell’intero ufficio di direzione dei lavori e deve interfacciarsi con l’esecutore in via esclusiva in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Nomina del direttore dei lavori
Secondo l’art. 114 comma 6 del dlgs 36/2023 le stazioni appaltanti affidano l’attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al dlgs 267/2000. Qualora le amministrazioni non dispongano delle competenze o del personale necessario, nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche o qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l’incarico è affidato con le modalità previste dal codice.
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