L’annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica costituisce atto vincolato o discrezionale? A questa domanda risponde il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7409/2021.
Il caso
Una società richiedeva l’autorizzazione paesaggistica per l’ampliamento della cava di pietra di cui era proprietaria.
L’ampliamento infatti avrebbe interessato un’area gravata da vincolo diretto paesaggistico posto dal P.U.T.T. (Piano Urbanistico Territoriale Tematico).
Successivamente, la Regione dopo aver rilasciato l’autorizzazione l’annullava in autotutela, poiché era emerso attraverso un sopralluogo che i lavori di scavo erano iniziati, anche nella parte vincolata, prima del rilascio dell’autorizzazione.
La società decideva, quindi, di fare ricorso al Tar che lo accoglieva con l’annullamento del provvedimento, in quanto:
la Regione aveva erroneamente applicato il divieto di autorizzazione postuma in sanatoria art. 146, comma 4, del dlgs n. 42/2004 in quanto tra i beni tutelati individuati dagli artt. 142, 136, 143, comma 1, lett. d), e 157) dello stesso Codice dei beni culturali non sono ricompresi quelli sottoposti a disciplina dal P.U.T.T.;
era emersa l’omissione da parte della P.A. del contraddittorio procedimentale: omissione pacificamente ammessa dalle parti.
La Regione ricorreva in appello presso il CdS.
La sentenza del Consiglio di Stato
I giudici di Palazzo Spada premettono che il comma 1 del citato art. 146, a sua volta, così dispone:
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
Per i togati la questione va incentrata, invece, sul secondo punto osservato dal Tar e dal quale la Regione si è difesa affermando che nel caso in esame l’atto di annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica avrebbe avuto un contenuto nella sostanza vincolato ovvero senza nessun margine discrezionale da parte della P.A.
Il CdS chiarisce che il potere di annullamento in autotutela comporta, tra l’altro, che la PA debba valutare l’interesse del privato (art. 21-nonies della l. n. 241/1990): ma nel caso di specie tale valutazione è stata omessa dal provvedimento regionale impugnato, con la consequenziale esclusione di un appropriato bilanciamento degli interessi (pubblici e privati) coinvolti.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
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