Nuovo codice appalti: il parere della Corte dei Conti
Dopo le osservazioni di professionisti e di Anac e dopo l’ok da parte di Camera e Senato, si pronuncia la Corte dei Conti.
La Corte dei Conti apprezza il grande lavoro fatto per costruire il nuovo impianto del codice, dato che il dlgs 50/2016 nel tempo ha subito svariate modifiche che hanno reso alcune parti di difficile interpretazione. Il nuovo schema nasce proprio con l’obiettivo di snellire e semplificare le procedure, senza tralasciare la qualità dell’intero processo.
In particolare si segnala l’introduzione di 10 principi generali (di aiuto per comprendere ratio e finalità delle norme codicistiche) e del rinvio, contenuto all’art. 12, alle norme del procedimento amministrativo e del Codice civile. Viene segnalato poi, lo sforzo di normare le fattispecie di maggiore applicazione, lasciando a norme successive la disciplina dei casi di deroga alla norma generale.
Nonostante questo grosso lavoro, il nuovo testo è composto da 229 articoli e 36 allegati: appare, perciò, ancora non di semplice accessibilità.
Un miglioramento evidente, però, va subito segnalato: il superamento, attraverso l’introduzione degli allegati, delle attuali e variegate fonti attuative: i 25 allegati al codice attuale, le 17 linee guida Anac e i 15 regolamenti ancora vigenti. Ti ricordo che un aspetto peculiare del nuovo testo è che non debba rinviare ad ulteriori provvedimenti attuativi e che sia immediatamente “self-executing” (auto applicativo), consentendo da subito una piena conoscenza dell’intera disciplina da attuare.
Vediamo nel dettaglio quali sono, secondo la Corte, i punti a vantaggio del nuovo schema e dove c’è bisogno, invece, di particolare attenzione.
Ok alla digitalizzazione del ciclo di vita nel nuovo codice appalti
La Corte dei Conti valuta positivamente la questione legata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, aspetto che si inserisce nell’ampio discorso del PNRR circa la transizione digitale, di rilevante importanza per il rilancio del Paese. Il PNRR delinea l’obiettivo di realizzare un Sistema Nazionale di e-procurement, entro il 31 dicembre 2023. L’articolo 11 del dl 77/2021 individua in CONSIP il soggetto incaricato per svolgere questa attività. Negli ultimi anni CONSIP ha lavorato accanto ai tradizionali sistemi di acquisto costituiti dalle convenzioni e dagli accordi quadro, dei sistemi MEPA e SDAPA.
La Corte evidenzia l’importanza del Sistema dinamico d’acquisto (SDAPA), uno strumento di acquisizione interamente elettronico per le gare sopra e sotto la soglia comunitaria, il cui utilizzo è previsto per le forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati di uso corrente.
Positivo anche l’elenco di fornitori già ammessi. Tale elenco è aperto sempre a nuovi offerenti che possono accedervi in corso d’opera, in questo modo le amministrazioni aggiudicatrici hanno a loro disposizione un ampio numero di offerte e possono così ottimizzare le risorse.
Altro aspetto da valutare positivamente è di certo la possibilità di accesso civico generalizzato alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici in modalità digitale, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni di gara inseriti nelle piattaforme.
In quest’ottica di digitalizzazione contrattualistica pubblica potremmo assistere allo spostamento del ruolo del soggetto pubblico da soggetto gestore della gara a soggetto regolatore del mercato virtuale dove si incontrano la domanda e l’offerta di contratti pubblici.
Attenzione al numero elevato di stazioni appaltanti!
Una problematica riscontrata dalla Corte è l’elevato numero di stazioni appaltanti (secondo i dati più recenti dell’Anac, in Italia esistono 42.657 stazioni appaltanti e centrali di committenza, di cui operative 39.429, con oltre 100.000 centri di spesa). Avendo un numero molto alto di stazioni appaltanti, si possono riscontrare una serie di problematiche:
la limitata capacità tecnica di molte di esse;
la presenza di operatori economici poco rispettosi dell’etica professionale;
la complessità burocratica.
Una soluzione potrebbe essere la creazione dell’Anagrafe degli operatori economici: si va verso il rating reputazionale delle imprese. Elemento di fondamentale importanza nel sistema digitale è dato dal fascicolo virtuale degli operatori, fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, l’impegno sul piano sociale.
Ti ricordo che il nuovo testo, all’allegato II.4, prevede una specifica disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, facendo riferimento a 3 livelli di qualificazione.
Bene per il principio del risultato del nuovo codice appalti
La Corte apprezza la grande importanza che viene data al principio del risultato, considerato attuazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione e parametro per valutare responsabilità ed incentivi del personale pubblico.
Questo comporta una previsione dettagliata di una fase preliminare di programmazione dei lavori.
La Corte dei Conti afferma che:
L’esaltazione del principio del risultato implica, necessariamente, la previsione sempre più dettagliata di una fase preliminare di programmazione dei lavori, in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili (art. 37): solo attraverso una chiara e dettagliata indicazione degli obiettivi programmatici si può addivenire ad una altrettanto chiara verifica dei risultati e, di conseguenza, attribuire incentivi o accertare responsabilità.
I livelli di progettazione del nuovo codice appalti
La progettazione in materia di appalti pubblici cambia: si assiste all’addio del progetto definitivo a beneficio di 2 livelli di progettazione:
il progetto di fattibilità tecnico-economica;
il progetto esecutivo.
La Corte dei Conti individua alcune garanzie che tale taglio assicura:
il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere;
il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’art. 43;
l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.
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