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Immagine del redattoreStudio tecnico Metelli

SCIA edilizia: cos’è, quando serve, quanto costa

Quando si vuole eseguire un lavoro edilizio importante, è necessario valutare prima se esso sia soggetto o meno a obbligo di pratica edilizia come può essere la SCIA.

In questo articolo ti spiego cos’è la SCIA, quali sono gli interventi che ne sono soggetti, come farla attraverso un modello unificato editabile e quanto costa.

SCIA edilizia: cos’è e chi può presentarla?

La SCIA edilizia, il cui significato è segnalazione certificata di inizio attività, è un titolo abilitativo necessario in linea di principio quando l’intervento da realizzare interessa le parti strutturali di un edificio. I titoli abilitativi rappresentano le autorizzazioni necessarie per procedere all’attività edilizia e sono previsti dal Titolo II del dpr 380/2001.

La SCIA edilizia è disciplinata dall’art. 22 del dpr 380/2001 (testo unico sicurezza) e va presentata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di appartenenza.

Può essere presentata dal proprietario dell’immobile accompagnata da una relazione del tecnico abilitato (architetto, geometra, ingegnere ecc) che asseveri:

  • la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati;

  • il rispetto delle norme di settore applicabili (sicurezza, igienico-sanitarie, ecc.).

La consegna della SCIA può avvenire anche il giorno stesso in cui iniziano i lavori, senza dover attendere il trascorso di un periodo di tempo di 30 giorni come accadeva in precedenza con la DIA.

Che differenza c’è tra CILA e SCIA?

La principale differenza tra la CILA e la SCIA è relativa al tipo di opere da realizzare. La SCIA occorre per lavori di manutenzione straordinaria “pesante”, che vanno a modificare la struttura dell’edificio. Quando, invece, si tratta di lavori di manutenzione straordinaria, ma di minore entità, allora occorre presentare la CILA.

La CILA, inoltre, riveste carattere residuale in quanto applicabile agli interventi non riconducibili tra quelli elencati agli artt. 6, 10 e 22 del dpr 380/2001 e riguardanti, rispettivamente, l’edilizia libera, le opere subordinate a permesso di costruire e le iniziative edilizie sottoposte a SCIA.

Quando si fa la SCIA?

La SCIA edilizia, come previsto dall’art. 22 del dpr 380/2001, deve essere presentata per i seguenti interventi:

  • opere di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;

  • interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;

  • interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli ove è necessario il permesso di costruire.

Inoltre, sono realizzabili mediante SCIA:

  • le varianti a permessi di costruire purché

    • non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;

    • non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia;

    • non alterino la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

    • non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.


  • le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

Come compilare il modulo unificato

I dati da inserire per la compilazione della SCIA sono i seguenti:

  1. dati anagrafici del titolare (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, ecc.);

  2. dati ditta (nome, partita IVA, codice fiscale, indirizzo, ecc.);

  3. dati del del procuratore/delegato;

  4. dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del dpr 445/2000 relative a:

    • titolarità dell’intervento;

    • opere su parti comuni o modifiche esterne (le opere da realizzarsi non riguardano parti comuni oppure riguardano parti comuni).


  1. qualificazione dell’intervento;

  2. data di inizio;

  3. individuazione del tipo di SCIA:

    • SCIA;

    • SCIA unica;

    • SCIA condizionata.


  1. dichiarazione che l’intervento, descritto nella relazione di asseverazione, riguarda:

    • intervento di manutenzione straordinaria (pesante), restauro e risanamento conservativo (pesante) e ristrutturazione edilizia (leggera) (dpr 380/2001, articolo 22, comma 1, articolo 3, comma 1, lett. b), c) e d). Punti 4, 6 e 7 della Sezione II – EDILIZIA – della Tabella A del dlgs 222/2016);

    • intervento in corso di esecuzione, con pagamento di sanzione (dpr 380/2001, articolo 37, comma 5), e pertanto si allega sanatoria dell’intervento realizzato in data conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione (dpr 380/2001, articolo 37, comma 4. Punto 41 della Sezione II – EDILIZIA – della Tabella A del dlgs 222/2016);

    • variante in corso d’opera a permesso di costruire che non incide sui parametri urbani e non costituisce variante essenziale (dpr 380/2001, art. 22, commi 2, 2-bis. Punti 35 e 36 della Sezione II – EDILIZIA – della Tabella A del dlgs 222/2016).


  1. localizzazione dell’intervento (indirizzo e dati catastali),

  2. regolarità urbanistica e precedenti edilizi;

  3. calcolo del contributo;

  4. tecnici incaricati;

  5. imprese esecutrici;

  6. rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

  7. rispetto dei diritti di terzi;

  8. rispetto della normativa sulla privacy.

SCIA – Relazione tecnica di asseverazione

Il progettista deve effettuare una serie di dichiarazioni e asseverazioni già contenute nella seconda parte del modello che costituisce la “Relazione tecnica di asseverazione” della SCIA.

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del dpr. n. 445/2000 e di quelle di cui all’art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità, effettua le seguenti dichiarazioni:

  • tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere:

    • interventi di manutenzione straordinaria (pesante) di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del dpr 380/2001, che riguardino le parti strutturali dell’edificio (Attività n. 4, Tabella A, Sez. II del dlgs 222/2016, art. 22 comma 1, lettera a) del dpr n. 380/2001);

    • interventi di restauro e risanamento conservativo (pesante) di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del dpr 380/2001, qualora riguardino parti strutturali dell’edificio (Attività n. 6, Tabella A, Sez. I del dlgs 222/2016, art. 22 comma 1, lettera b) del dpr 380/2001);

    • interventi di ristrutturazione edilizia (leggera) di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del dpr 380/2001, rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediate un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, ad esclusione dei casi di cui all’art. 10 comma 1 lettera c) del dpr 380/2001 (Attività n. 7, Tabella A, Sez. II del dlgs 222/2016, art. 22 comma 1 lettera c) del dpr 380/2001);

    • varianti in corso d’opera a permessi di costruire, di cui all’articolo 22, commi 2 e 2-bis del dpr 380/2001, che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, e che non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso, che non modificano la categoria edilizia e non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire o che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali (Attività n. 35 e n. 36, Tabella A, Sez. II del dlgs 222/2016);

    • sanatoria dell’intervento realizzato, conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione, i sensi dell’articolo 37, comma 4 del dpr 380/2001 (Attività n. 41, Tabella A, Sez. II del dlgs 222/2016).


  • descrizione dei lavori da eseguire;

  • dati geometrici dell’immobile oggetto di intervento (volume, superficie e numero di piani);

  • strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia;

  • superamento delle barriere architettoniche;

  • sicurezza degli impianti;

  • contenimento dei consumi energetici.

Il tecnico effettua, inoltre, altre segnalazioni/comunicazioni, relative a:

  • tutela dall’inquinamento acustico;

  • produzione di materiali di risulta;

  • prevenzione incendi;

  • amianto;

  • conformità igienico-sanitaria;

  • interventi strutturali e/o in zona sismica.

Sono previste, poi, tutta una serie di dichiarazioni in merito all’eventuale autorizzazione paesaggistica, ossia alla:

  • tutela ecologica (vincolo idrogeologico, vincolo idraulico, rete “Natura 2000” e valutazione d’incidenza, fascia di rispetto cimiteriale, aree a rischio di incidente rilevante, ecc.)

  • tutela funzionale (eventuale presenza di vincoli stradali o ferroviari, elettrodotti, gasdotti, ecc.)

Il tecnico, dunque, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell’ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 della l. n. 241/90, assevera la conformità delle opere, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, a:

  • strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati

  • Regolamento edilizio comunale

  • Codice della strada

  • Codice civile

e che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia.

Il modello riporta poi un quadro riepilogativo di tutta la documentazione allegata alla SCIA e la richiesta di acquisizione di atti di assenso (SCIA condizionata).

Infine, occorre specificare i vari soggetti coinvolti:

  • altri titolari

  • tecnici incaricati:

    • Progettista delle opere architettoniche

    • Direttore dei lavori delle opere architettoniche

    • Progettista delle opere strutturali

    • Direttore dei lavori delle opere strutturali

    • Altri tecnici incaricati


  • Dati sulle imprese esecutrici


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