Nuova nota ENEA: ecco perché l’isolamento del tetto non disperdente è agevolabile solo se non si esegue la coibentazione del solaio sottostante
Dopo la nota di settembre 2021, ENEA torna sulla questione delle coperture non disperdenti e chiarisce le motivazioni che hanno portato all’attuali disposizioni.
In estrema sintesi: sì all’isolamento del tetto non disperdente (ad esempio la copertura di un sottotetto non riscaldato), ma solo se sussistono 2 condizioni:
si raggiunga già il 25% dell’isolamento della superficie disperdente in altro modo;
non si isola il solaio sottostate (quello orizzontale – disperdente – del sottotetto).
Ma andiamo con ordine e ripercorriamo tutta la storia del tetto non isolato, fino agli ultimi chiarimenti.
Legge di Bilancio 2021 e il tetto non disperdente
Nella prima formulazione del Superbonus (2020), il solaio di copertura, se non disperdente, non poteva godere dell’agevolazione fiscale.
Il principio era ovvio: sono agevolabili tutti i lavori di isolamento termico eseguiti su superfici disperdenti; ricordiamo che per superfici disperdenti si intendono le superfici che separano un ambiente riscaldato da:
esterno;
terreno;
altro ambiente non riscaldato.
Superficie disperdente
Il concetto di superficie disperdente è semplicissimo: una superficie è disperdente se separa un ambiente caldo da uno freddo.
In particolare, secondo la definizione riportata nel decreto “requisiti minimi” del 26/06/2015, art.2, comma 2, lettera a):
si intende per “superficie disperdente S (m²): superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione”
La legge di Bilancio 2021 ha introdotto una importante novità: dal 2021 è possibile fruire del Superbonus anche per gli interventi di isolamento termico del tetto non disperdente.
In particolare, l’articolo 1, comma 66, lettera a) della legge di bilancio 2021, ha aggiunto il seguente periodo al c1 lettera a dell’art. 119 del DL 34/2020:
Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
La disposizione è estremamente chiara e manifesta l’intenzione di estendere il beneficio.
Ovviamente, seppur isolato, un tetto del genere è sempre una superficie non disperdente e di conseguenza non rientra nel calcolo per discernere il tipo di intervento ai fini del decreto requisiti minimi (ossia riqualificazione energetica, ristrutturazione importante di secondo livello o ristrutturazione importante di primo livello).
I primi dubbi applicativi, invece, erano relativi al fatto che tale superficie andasse considerata o meno nel calcolo della percentuale per accedere al Superbonus: ricordiamo, infatti, che il comma 1 a) prevede che l’intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate debba interessare l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
Tali dubbi sono stati sciolti proprio dall’ENEA, che ha definito tali superfici “POND” (ossia Pareti Orizzontali – o inclinate – NON DISPERDENTI) e ha precisato che non devono rientrare nel conteggio delle superfici opache da isolare nella misura di almeno il 25% della superficie lorda disperdente, ai fini dell’accesso al Superbonus.
In pratica, occorre raggiungere prima l’isolamento del 25% della superficie e poi procedere con l’isolamento del tetto non disperdente.
Le novità di settembre su Superbonus e tetto non disperdente
Il 31 agosto scorso l’ENEA ha pubblicato sul proprio portale il seguente messaggio:
“A seguito di alcuni chiarimenti interpretativi avuti con il Ministero della Transizione Ecologica, si comunica quanto segue:
le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori;
le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante”.
Per approfondire il primo punto, ti rimando a questo articolo.
Quindi, a partire da settembre non sarà possibile usufruire del Superbonus per il tetto non disperdente se si esegue già l’isolamento del solaio sottostante disperdente.
AGGIORNAMENTO DEL 10 settembre 2021
In considerazione della comunicazione ENEA, si potrebbero configurare seguenti scenari:
si isola SOLO il tetto non disperdente, usufruendo dell’agevolazione del 110%, senza considerare tali superfici nel calcolo del 25% per l’accesso al Superbonus, NON si isola il solaio sottostante (NB: i valori di trasmittanza del tetto devono comunque essere inferiori ai valori limite della Tabella 1 Allegato E);
si isolano entrambe le superfici con le seguenti implicazioni:
Superbonus 110% per l’isolamento termico del solaio sottostante disperdente;
non ammissibilità del tetto non disperdente al Superbonus 110%.
Secondo la mia interpretazione, non condivisa da tutti, nel secondo caso è comunque ammissibile il bonus 50% per i lavori di isolamento del tetto non disperdente, contabilizzandoli distintamente rispetto a quelli che usufruiscono del Superbonus. Attendiamo chiarimento ufficiali al riguardo.
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