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Volumi interrati e portico: è possibile una sanatoria paesaggistica?

La sentenza n. 135/2020 del Tar di Brescia ribadisce e corrobora gli orientamenti giurisprudenziali in materia di abuso edilizio in luoghi vincolati paesaggisticamente. I volumi realizzati, di qualunque natura essi siano, al di fuori delle necessarie autorizzazioni precludono l’accertamento postumo di una compatibilità paesaggistica.

Il caso

Entro il perimetro di un parco regionale con vincolo paesaggistico, la proprietaria di un immobile realizzava alcune opere, tra le quali alcuni volumi interrati ed un portico, senza le necessarie autorizzazioni.

Successivamente richiedeva al Comune, che ne aveva intimato la sospensione dei lavori, un provvedimento di sanatoria.

Il Comune ne rigettava la domanda a causa del mancato accertamento della compatibilità paesaggistica, intimando la demolizione di quanto realizzato in abuso.

La proprietaria faceva quindi ricorso al Tar, lamentando principalmente il mancato accertamento postumo della tipologia dei volumi interrati realizzati a distinzione da quelli prettamente tecnici, a suo avviso irrilevanti e non contemplati dall’art. 167, comma 4 del dlgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali).

Ricordiamo che l’art. 167, comma 4, del Codice dei Beni Culturali individua quelle opere realizzate in abuso e per le quali non è possibile richiedere una conformità paesaggistica successiva:

  1. per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

  2. per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;

  3.  per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 del dPR, n. 380/2001.

La sentenza del Tar della Lombardia

Diversamente la pensano i Giudici per ciò che riguarda la creazione di superfici e volumi. Al riguardo le disposizioni in materia urbanistica  non sono sovrapponibili a quelle predisposte in materia di salvaguardia paesaggistica:

…il divieto di incremento di volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e di altro tipo, costituendo opera valutabile anche la realizzazione di un garage interrato con accesso all’esterno tramite rampa in zona sottoposta a vincolo paesaggistico…

I Giudici ribadiscono come le disposizioni in materia paesaggistica siano più rigide rispetto a quelle urbanistiche per ciò che riguarda la realizzazione dei volumi, siano essi fuori terra che interrati.

I volumi interrati determinano inevitabilmente una non trascurabile alterazione dello stato dei luoghi posti a vincolo, da qui la preclusione di un’autorizzazione paesaggistica in sanatoria .

Per quel che riguarda la realizzazione del portico, per i Giudici la volumetria di quest’ultimo costituisce palesemente un aspetto rilevante ai fini dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.

Per tali motivi il ricorso è respinto.

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